Codice deontologico

Codice etico deontologico e di condotta di MEDEFitalia

La mediazione famigliare

Art.1 Definizione

Il presente Codice Etico, Deontologico e di Condotta (di seguito CEDIC) è un insieme d’indicatori di autoregolamentazione, d’identificazione e di appartenenza, cui hanno l’obbligo di attenersi tutti i professionisti appartenenti, in quanto Soci, a MEDEFitalia nell’ambito del loro lavoro e anche durante il tirocinio, al fine di preservare e accrescere la reputazione, la competenza e la professionalità dei Mediatori Familiari.

Il presente Codice è parte integrante dello Statuto di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia, Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare.

Art.2 Scopo

Il CEDIC ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme di condotta cui il Mediatore Familiare deve attenersi nell’esercizio della propria professione al fine ultimo di tutelare quanti entrano in contatto con il mediatore nella loro qualità di consumatori, persone e genitori e quindi in ultima analisi tutelare i minori coinvolti nella vicenda separativa, così come previsto dall’art.27-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Sono illeciti deontologici le condotte contrarie alla dignità professionale e qualunque violazione del codice penale.

MEDEFitalia è tenuta a inviare il CEDIC a tutti i professionisti iscritti e promuovere periodicamente iniziative di aggiornamento e approfondimento sui suoi contenuti e sui relativi aspetti applicativi.

I Mediatori Familiari hanno non solo l’obbligo di osservare il presente CEDIC ma ne sono parte attiva contribuendo alla sua corretta applicazione e segnalandone le inadempienze agli organi competenti.

L’adesione al presente codice non pregiudica l’applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.

Art.3 Definizione del profilo professionale e obiettivi della Mediazione Familiare

Ai fini del presente codice di condotta e a completamento di quanto già definito nell’art.2 dello Statuto, il Mediatore Familiare è colui che fornisce la propria assistenza in un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato della Comunità Europea, con cui due o più parti (definite d’ora in poi mediandi) mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza.

Egli è un professionista qualificato a seguito di una specifica e rigorosa formazione teorico-pratica. Interviene, quale figura terza e imparziale in un ambiente neutrale, in autonomia rispetto all’ambito giudiziario, nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di difficoltà o di cessazione del rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituita. Si adopera affinché i mediandi raggiungano in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto a bisogni ed interessi da loro stessi precisati, con particolare attenzione ai figli attraverso l’esercizio e il mantenimento della comune responsabilità genitoriale.

L’esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione permanente e la supervisione, considerati obblighi in capo al Mediatore Familiare, così come specificato nell’art.7 dello Statuto di MEDEFitalia e nel Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente tutto.

L’esercizio della Mediazione Familiare è libero, autonomo, competente, indipendente nel giudizio intellettuale e tecnico. È fondato sull’obbligo del segreto professionale, sul rispetto dei mediandi (intesi anche nella loro qualità di consumatori) e dei principi di buona fede, di correttezza, di trasparenza, di responsabilità del professionista.

I professionisti iscritti a MEDEFitalia sono tenuti a osservare scrupolosamente gli obblighi e i divieti fissati nel presente CEDIC.

La mancata osservanza di tutti o parte di quegli obblighi e divieti, si configura come condotta in contrasto con la professionalità del Mediatore Familiare, è motivo di decadenza dalla qualità di Socio (art.8 dello Statuto di MEDEFitalia) ed è passibile di provvedimenti disciplinari, così come definiti negli artt.10, 11 e 12 del Regolamento attuativo.

Art.4 Etica del Mediatore Familiare

L’esercizio della MF comporta da parte del professionista mediatore imparzialità nei confronti delle parti.

Al Mediatore Familiare Al MF è proibito:

  • intervenire in mediazioni che coinvolgono persone con cui esista o sia esistito un precedente legame personale e professionale (familiare, amicale e lavorativo);
  • erogare ai mediandi servizi che esulano dall’ambito specifico della Mediazione Familiare;
  • fare pressione sui mediandi affinché aderiscano a un accordo che non sia fonte di libero consenso;
  • accettare incarichi riservati dalla legge in via esclusiva agli iscritti in ordini, collegi, albi, elenchi o registri.

Il MF ha l’obbligo di precisare ai mediandi che le informazioni o i consigli di ordine legale e/o psicologico e/o medico e/o attinenti a competenze diverse da quelle previste dalla Mediazione Familiare, devono essere ottenuti ricorrendo liberamente a professionisti iscritti ad ordini o collegi delle specifiche discipline interessate.

Art.5 Riservatezza

Salvo riserva di applicazione delle disposizioni del Codice di Procedura Penale italiano in tema di segreto professionale, il Mediatore Familiare deve attenersi al più assoluto segreto sullo svolgimento, sui contenuti dei colloqui di Mediazione Familiare e sugli eventuali accordi raggiunti.

L’annullamento del segreto professionale può avvenire solo con l’assenso scritto di tutti i mediandi, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai Mediatori Familiari, anche i tirocinanti, gli stagisti e gli allievi in formazione e in generale tutti coloro che, avendo ottenuto l’assenso di tutti i mediandi, assistono ai colloqui di Mediazione Familiare.

Art.6 Aggiornamento professionale

Il Mediatore Familiare ha l’obbligo di aggiornare costantemente la propria preparazione professionale conservando e accrescendo conoscenze, abilità e competenze nell’interesse proprio e degli utenti/mediandi.

Ogni Mediatore Familiare iscritto a MEDEFitalia deve osservare tale obbligo secondo le indicazioni contenute nell’art.7 dello Statuto, nell’art.2 del Regolamento Attuativo e nel Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente tutto.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista di MEDEFitalia, così come descritto nell’art.8 dello Statuto.

Art.7 Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

I Mediatori Familiari devono rigorosamente attenersi alla normativa dello Stato in cui esercitano la propria attività professionale, con particolare riferimento al regime professionale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.

Tutti gli associati a MEDEFitalia, pena l’esclusione dall’associazione, devono contrarre la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.), così come specificato nell’art.14 del Regolamento attuativo.

Art.8 Divieto di accaparramento degli utenti/mediandi

È vietata ogni condotta tesa direttamente o indirettamente all’acquisizione di rapporti di clientela con modalità non conformi alla correttezza e al decoro professionali.

Il divieto vale anche per l’invio a professionisti di altre discipline che deve restare sempre una libera e incondizionata scelta dei mediandi.

Art.9 Correttezza professionale

Nelle relazioni con altre professioni e professionisti, il Mediatore Familiare porterà il proprio contributo facendo riferimento alle caratteristiche fondanti della propria professione e dovrà tener conto e rispettare le norme giuridiche che attribuiscono ad altre professioni attività a esse riservate.

Il Mediatore Familiare contrasta l’esercizio abusivo delle professioni regolamentate, segnalando alle autorità competenti eventuali abusi. Utilizza il proprio titolo professionale per attività a esso pertinenti e non avalla con esso attività ingannevoli o abusive.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista di MEDEFitalia, così come descritto nell’art.8 dello Statuto.

Art.10 Supervisione professionale

Il Mediatore Familiare in caso di difficoltà nel proprio operato è tenuto a richiedere la supervisione professionale a Mediatori Familiari supervisori e/o colleghi Mediatori Familiari professionisti di lunga esperienza, al fine ultimo di offrire un servizio in grado di rispettare i principi di tutela descritti nell’art.2 del presente Codice.

In questi termini la supervisione professionale rientra nell’ambito della formazione permanente e come tale è normata dal Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente, in particolare all’art.4 a cui si rimanda.

Art.11 Diritti degli utenti/mediandi

I mediandi fin dal primo incontro, nella loro qualità di utenti e consumatori, devono essere adeguatamente informati dal Mediatore Familiare circa gli obiettivi, le caratteristiche e le varie fasi del percorso di mediazione oltre che della specificità del suo intervento distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti a ordini o collegi, in particolare dell’ambito giuridico, psicologico, psicoterapeutico e socio-assistenziale, così come specificato anche nell’art.25 dello Statuto.

I mediandi inoltre devono apprendere dal Mediatore Familiare il costo degli incontri, le modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto.

Per il pieno rispetto dei diritti di riservatezza personali dei mediandi, il Mediatore Familiare deve richiedere a essi la sottoscrizione del consenso informato e della privacy.

Ai Mediatori Familiari Soci professionisti di MEDEFitalia è fatto divieto di vincolare gli utenti/mediandi con un contratto che li obblighi a effettuare un numero minimo di colloqui.

Gli utenti/mediandi, come lo stesso Mediatore Familiare, hanno il diritto di interrompere la Mediazione Familiare quando lo riterranno opportuno e i costi riguarderanno i soli incontri effettuati e quelli non effettuati perché gli utenti/mediandi non si sono presentati senza adeguato preavviso.

Il Mediatore Familiare otterrà l’incarico e il consenso esclusivamente dagli utenti/mediandi.

Nel caso in cui la Mediazione Familiare sia raccomandata da un Magistrato, i mediandi hanno il diritto di essere informati dal Mediatore Familiare che:

  • riferirà all’autorità giudiziaria, nel rispetto dell’obbligo di riservatezza, esclusivamente circa l’adesione o meno al percorso di Mediazione Familiare, senza aggiungere alcun commento;
  • nel caso di raggiungimento di accordi in Mediazione Familiare, tali accordi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o tramite i loro avvocati;
  • nel caso d’interruzione della Mediazione Familiare o dell’impossibilità di proseguire o in assenza di accordi raggiunti, nulla sarà riferito da parte del Mediatore Familiare alle autorità competenti;
  • l’invio da parte dei Magistrati è subordinato al consenso degli utenti/mediandi.

A tutela dei propri diritti in quanto consumatori, i mediandi devono essere informati dal Mediatore Familiare che presso la sede di MEDEFitalia, in applicazione della L. 4/2013, è istituito lo Sportello del Consumatore il cui regolamento è parte integrante delle Linee Guida e del CEDIC.

Per una completa informazione circa i propri diritti e i criteri etici e deontologici di condotta del Mediatore Familiare, copia del CEDIC dovrà essere a disposizione degli utenti/mediandi nella sede dei colloqui.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista di MEDEFitalia, così come descritto nell’art.8 dello Statuto.

Art.12 Interruzione della Mediazione

La Mediazione può essere interrotta qualora:

  • lo decida uno o entrambi i mediandi;
  • il Mediatore Familiare valuti che non esistono le condizioni di attivazione e/o di prosecuzione del percorso di mediazione;
  • il Mediatore Familiare valuti che le regole della Mediazione Familiare non siano state rispettate;
  • il Mediatore Familiare non sia più in grado di garantire la necessaria imparzialità.

Art.13 Dichiarazioni pubbliche

Tutte le dichiarazioni pubbliche dei Mediatori Familiari Soci professionisti di MEDEFitalia devono essere coerenti con i contenuti del presente Codice e con le norme previste nello Statuto di MEDEFitalia.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista di MEDEFitalia, così come descritto nell’art.8 dello Statuto.

Art.14 Elezioni

Il Mediatore Familiare che partecipi come candidato o sostenitore di candidati ad elezioni degli organi rappresentativi di MEDEFitalia, deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda o iniziative non consone alla dignità delle sue funzioni e al rispetto di tutti i candidati.

Art.15 Pubblicità

Nell’attività di autopromozione, i Mediatori Familiari sono tenuti a essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio agli utenti/mediandi e al decoro della professione.

Si asterranno da ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa che possa pregiudicare la correttezza delle informazioni rivolte ai clienti.

Nelle informative pubblicitarie i Mediatori Familiari non possono attribuirsi titoli professionali, diplomi e competenze che non possiedono.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista di MEDEFitalia, così come descritto nell’art.8 dello Statuto.

Art.16 Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive

Ai Mediatori Familiari Soci professionisti di MEDEFitalia sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo.

Art.17 Informativa agli utenti/mediandi

Il professionista iscritto a MEDEFitalia, in applicazione della normativa vigente, ha l’obbligo di informare gli utenti/mediandi del proprio numero d’iscrizione all’Associazione (art.8 c.2 L. 4/2013) e a fornire all’utente/cliente, attraverso un documento scritto, i riferimenti dell’Associazione di appartenenza con l’indicazione della denominazione, della sede legale nazionale, del sito web, anche per consentire l’inoltro di eventuali reclami, così come specificato anche nell’art.25 dello Statuto.

L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori di cui al titolo III della parte II del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista di MEDEFitalia, così come descritto nell’art.8 dello Statuto.

Art.18 Mancato rispetto del Codice Etico, Deontologico e di Condotta

Come previsto dall’art.3 dello Statuto, MEDEFitalia opera attivamente per garantire che i propri associati si attengano a regole di carattere deontologico e di condotta descritte nel presente codice, prevedendo adeguate sanzioni disciplinari cui sottoporre gli associati in caso di violazioni.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate degli Organismi di vigilanza della condotta professionale, descritti nel successivo articolo, nel pieno rispetto dei dettami previsti dall’art.8 dello Statuto e dagli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento attuativo.

Art.19 Organismi di vigilanza della condotta professionale

A garanzia dei mediandi, intesi anche nella loro qualità di consumatori, degli associati e dell’associazione stessa, l’art. 15 dello Statuto di MEDEFitalia prevede l’istituzione di una Commissione Disciplinare, qualora risultasse necessario verificare, sia per valutazione autonoma che per segnalazione di un utente che ha usufruito dei servizi di mediazione familiare (anche attraverso lo sportello di tutela e di ascolto agli utenti/consumatori istituito presso la sede nazionale) o di un altro socio, il rispetto da parte di un proprio associato dei requisiti professionali e dei criteri stabiliti dallo Statuto, dal Codice Etico, Deontologico e di Condotta e dal Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente.

I criteri relativi all’istituzione e all’ambito d’intervento della Commissione Disciplinare sono meglio specificati negli artt.10, 11 e 12 del Regolamento attuativo, cui si rimanda.

Art.20 Norme di chiusura

Le disposizioni specifiche del presente CEDIC costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.

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